Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali: l'Italia adegua il proprio ordinamento al Regolamento (UE) 2023/2411
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Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali: l'Italia adegua il proprio ordinamento al Regolamento (UE) 2023/2411

19 maggio 202618 mindi Corrado Masetti Zannini De Concina

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 2 aprile 2026, n. 51, ed entrato in vigore il 7 maggio 2026. Si chiude così il percorso normativo nazionale che dà piena attuazione al nuovo sistema europeo di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti non agroalimentari. Una riforma che apre opportunità significative per consorzi, distretti e produttori del Made in Italy artigianale, ma che fissa anche due scadenze ravvicinate — intorno al 5 agosto 2026 sul piano nazionale e al 2 dicembre 2026 sul piano UE — oltre le quali i diritti acquisiti rischiano di andare perduti.

1. Il quadro: cosa cambia con il Regolamento (UE) 2023/2411

Per decenni il sistema europeo delle indicazioni geografiche ha tutelato esclusivamente i prodotti agroalimentari, i vini e le bevande spiritose. Denominazioni come Parmigiano Reggiano, Champagne, Aceto Balsamico di Modena o Prosciutto di San Daniele costituiscono il nucleo storico di una protezione che, dal 1992, garantisce ai produttori uno strumento forte contro usurpazioni ed evocazioni e, ai consumatori, un'informazione affidabile sull'origine.

Con il Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 27 ottobre 2023 ed entrato in vigore il 16 novembre 2023, la stessa logica di protezione viene per la prima volta estesa ai prodotti artigianali e industriali: oggetti in legno, tessuti, gioielli, vetro, porcellana, ceramica, cuoio, pietre naturali, pizzi, coltelleria, posate, strumenti musicali e ogni altra produzione manifatturiera legata in modo essenziale a un determinato territorio.

Il Regolamento si applica a partire dal 1° dicembre 2025 e modifica, in chiave di coordinamento, il Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea e il Regolamento (UE) 2019/1753 in materia di Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona. La gestione del sistema è affidata, sul versante europeo, all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), che esercita le funzioni della fase di registrazione UE secondo il Titolo III del Regolamento. In parallelo, la Decisione (UE) 2023/2412 del Consiglio, del 9 ottobre 2023, ha modificato la Decisione (UE) 2019/1754 designando l'EUIPO come autorità competente per l'amministrazione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona per quanto riguarda le indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali.

Il quadro normativo di rango UE si compone, oltre al Regolamento base, di due ulteriori provvedimenti tecnici:

  • il Regolamento delegato (UE) 2025/1955, che disciplina la procedura dei ricorsi;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956, che regola la domanda di registrazione, l'uso del simbolo dell'Unione, l'uso dell'indicazione "indicazione geografica protetta" e della relativa abbreviazione IGP.

Entrambi i regolamenti attuativi, pubblicati nella GUUE il 28 novembre 2025, sono divenuti applicabili contestualmente al Regolamento base, il 1° dicembre 2025.

2. L'attuazione nazionale: il Decreto Legislativo 51/2026

In Italia, la cornice è stata chiusa con il Decreto Legislativo 2 aprile 2026, n. 51, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2026, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 25 della Legge 13 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024).

Il decreto, di sette titoli e ventisette articoli, ha tre obiettivi principali:

  1. individuare l'autorità competente nazionale per la fase nazionale della procedura di registrazione;
  2. definire le procedure operative per il deposito, l'esame, l'opposizione, la modifica e la cancellazione delle indicazioni geografiche;
  3. adeguare il sistema sanzionatorio, sia amministrativo che penale, alle nuove fattispecie di tutela.

2.1. L'autorità competente: MIMIT – DGPI-UIBM

Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto, l'autorità competente per la fase nazionale è il Ministero delle imprese e del made in Italy, attraverso la Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGPI-UIBM).

Una scelta coerente con il sistema italiano di proprietà industriale: l'UIBM è da sempre l'ufficio di riferimento per marchi, brevetti, disegni e modelli, e ora acquisisce competenza anche sulle IGP non agroalimentari. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i ricorsi e i documenti previsti dal Decreto si depositano esclusivamente per via telematica attraverso il portale di deposito della DGPI-UIBM (articolo 4).

2.2. La procedura di registrazione: chi può presentare la domanda

Possono presentare domanda di registrazione (articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto):

  • l'associazione di produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2023/2411;
  • il singolo produttore che soddisfi le condizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a e b del Regolamento;
  • i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo Regolamento.

La domanda deve comprendere tre elementi essenziali:

  • il disciplinare di produzione (articolo 9 del Regolamento UE), che descrive il prodotto, la zona geografica delimitata, le materie prime, i metodi di produzione e il legame tra qualità o reputazione del prodotto e origine geografica;
  • il documento unico (articolo 10 del Regolamento UE), redatto sul modello standard dell'allegato II al Regolamento, di estensione contenuta entro le 2.500 parole salvo casi giustificati;
  • la documentazione di accompagnamento prevista dall'articolo 11 del Regolamento UE.

2.3. L'esame della domanda e i tempi

L'articolo 6 del Decreto disciplina i tempi della fase istruttoria:

  • la divisione competente dell'UIBM verifica ricevibilità e completezza della domanda e la trasmette alle Regioni interessate, che hanno 45 giorni per esprimere il proprio parere;
  • l'esame istruttorio deve concludersi entro 60 giorni dal deposito, con sospensione del termine in caso di richiesta di integrazioni o di trasmissione alle Regioni;
  • in caso di domanda incompleta o inesatta, il richiedente ha 60 giorni perentori per regolarizzare;
  • in caso di valutazione positiva, la domanda è pubblicata nel Bollettino sul sito istituzionale della DGPI-UIBM.

2.4. La procedura nazionale di opposizione

Dal momento della pubblicazione, decorre un termine di due mesi per la presentazione di opposizioni da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento UE (articoli 7 e seguenti del Decreto).

L'opposizione, ricevibile solo se redatta in lingua italiana, deve indicare a pena di inammissibilità: l'identificazione del richiedente e i dati della domanda contestata, i motivi su cui si fonda, la documentazione che comprova l'interesse legittimo e, se rilevante, l'identificazione di marchi anteriori.

Il procedimento prevede una fase di composizione amichevole di tre mesi (prorogabile per ulteriori tre mesi), seguita da una fase istruttoria. Si applicano, in materia di prove d'uso del marchio anteriore registrato da oltre cinque anni, i meccanismi già previsti dall'articolo 178, comma 4, del Codice della proprietà industriale.

Contro le decisioni dell'UIBM è ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135 del Codice della proprietà industriale, secondo le modalità degli articoli 136 e seguenti.

2.5. La trasmissione all'EUIPO e la protezione nazionale temporanea

A esito favorevole della fase nazionale, la divisione competente redige una dichiarazione attestante che la domanda soddisfa le condizioni di registrazione e la trasmette all'EUIPO ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento UE (articolo 14 del Decreto).

Particolarmente importante è l'istituto della protezione nazionale temporanea previsto dall'articolo 15 del Decreto, in attuazione dell'articolo 18 del Regolamento UE: dal momento della trasmissione della domanda all'EUIPO, il richiedente può chiedere all'UIBM una protezione che opera sul solo territorio nazionale e che decade nel momento in cui interviene la decisione di registrazione UE oppure la domanda è ritirata. I prodotti, in questa fase, sono etichettati esclusivamente con la dicitura «indicazione geografica sotto protezione nazionale temporanea», essendo vietato l'utilizzo anticipato del simbolo dell'Unione europea e della dicitura "IGP".

3. La scadenza del 2 dicembre 2026: i "nomi esistenti"

L'aspetto operativamente più urgente — e probabilmente quello meno percepito da consorzi e associazioni di produttori — è disciplinato dall'articolo 16 del Decreto Legislativo 51/2026, in attuazione dell'articolo 70 del Regolamento (UE) 2023/2411.

I soggetti legittimati possono avvalersi della protezione prevista per i nomi giuridicamente protetti o acquisiti con l'uso che risultino conformi agli articoli 3, 6, 9 e 10 del Regolamento UE, presentando richiesta alla divisione competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Considerato che il Decreto è entrato in vigore il 7 maggio 2026 (decorsi i quindici giorni di vacatio legis dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2026), il termine nazionale per la presentazione della richiesta all'UIBM cade dunque intorno al 5 agosto 2026. Si tratta di un termine particolarmente stringente, che opera in modo distinto e anticipato rispetto alla scadenza finale UE.

A seguito dell'istruttoria nazionale, l'UIBM comunica i nomi alla Commissione europea e all'EUIPO entro il 2 dicembre 2026, come previsto dall'articolo 70, paragrafo 2, del Regolamento UE. Questa è la scadenza europea: oltre tale data, ai sensi del citato articolo 70, la protezione nazionale specifica per le indicazioni geografiche non agroalimentari cessa e le domande pendenti si considerano non presentate, salvo che venga presentata una richiesta di registrazione UE.

In sintesi, il quadro temporale è il seguente:

  • entro circa il 5 agosto 2026: termine nazionale di 90 giorni per presentare la richiesta all'UIBM ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Decreto;
  • entro il 2 dicembre 2026: termine UE per la notifica dell'UIBM alla Commissione europea e all'EUIPO ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del Regolamento.

In altri termini: ogni produzione artigianale che oggi gode di una qualche forma di tutela nazionale — sia essa derivante da legge, da provvedimento amministrativo o da consolidato uso storico — deve essere veicolata, entro la finestra che si chiude in piena estate 2026 sul piano nazionale e il 2 dicembre 2026 sul piano UE, all'interno del nuovo sistema europeo. Diversamente, il patrimonio reputazionale costruito su decenni o secoli di attività rischia di trovarsi privo della tutela rafforzata che la nuova disciplina rende disponibile.

4. Il regime di tutela: cosa si protegge, contro cosa

Una volta registrata, l'indicazione geografica conferisce ai produttori della zona delimitata diritti esclusivi opponibili erga omnes contro una gamma ampia di condotte (articolo 40 del Regolamento UE):

  • uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto per prodotti non oggetto di registrazione che siano paragonabili oppure che sfruttino, indeboliscano o danneggino la reputazione dell'IG;
  • usurpazione, imitazione o evocazione del nome protetto, anche quando la vera origine sia indicata o quando l'IG sia tradotta, e anche quando l'evocazione passi attraverso espressioni come «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «fragranza», «come» o simili;
  • indicazioni false o ingannevoli sulla provenienza, l'origine, la natura o le caratteristiche essenziali del prodotto, anche sulla confezione, sull'imballaggio, nei materiali pubblicitari o nelle interfacce online;
  • ogni altra pratica ingannevole sulla sussistenza dell'IG.

La tutela si estende — ed è un punto chiave per il mondo digitale — anche all'uso del nome a dominio di un sito impiegato nell'attività economica, alle merci che entrano nel territorio doganale dell'UE senza essere immesse in libera pratica e alle vendite a distanza, ivi compreso il commercio elettronico (articolo 40, paragrafi 3 e 4, del Regolamento UE).

Ai sensi dell'articolo 60 del Regolamento UE, le informazioni collegate alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti che violano la protezione delle IG, utilizzate in servizi intermediari e in particolare nelle piattaforme online, sono considerate contenuti illegali ai sensi del Digital Services Act (articolo 3, lettera h, del Regolamento UE 2022/2065).

5. Il sistema sanzionatorio: amministrativo e penale

Il Titolo VI del Decreto adegua l'impianto sanzionatorio. Si tratta di un sistema articolato che combina sanzioni amministrative pecuniarie, sanzioni accessorie e tutela penale.

5.1. Le sanzioni penali

L'articolo 21 del Decreto modifica l'articolo 517-quater del codice penale ("Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari") estendendone l'ambito applicativo anche ai prodotti artigianali e industriali. L'estensione opera al primo comma, al quarto comma e nella rubrica.

La rilevanza è significativa: la fattispecie penale, prima riservata al solo settore agroalimentare, copre ora anche le contraffazioni che colpiscono il manifatturiero italiano, con la pena della reclusione fino a due anni e della multa fino a 20.000 euro previste dalla norma incriminatrice.

5.2. Le sanzioni amministrative

L'articolo 22 del Decreto introduce un articolato sistema di sanzioni amministrative pecuniarie graduato in base alla gravità della condotta. Tra le principali:

  • da 2.000 a 12.000 euro per uso commerciale dell'IG per prodotti paragonabili non oggetto di registrazione;
  • da 3.000 a 18.000 euro quando la condotta sfrutta, indebolisce o danneggia la reputazione dell'IG;
  • da 500 a 3.000 euro per usurpazione, imitazione o evocazione semplice;
  • da 3.000 a 18.000 euro quando l'evocazione passa attraverso espressioni tipo «genere», «tipo», «alla maniera», ecc.;
  • da 4.000 a 24.000 euro — la fascia più elevata — per le pratiche ingannevoli relative alla sussistenza dell'IG (informazioni false su confezioni, imballaggi, materiali pubblicitari o interfacce online);
  • da 4.000 a 24.000 euro per il produttore di IGP che immetta sul mercato prodotti non conformi al disciplinare quanto a materie prime, metodi e zona geografica.

A queste si aggiungono sanzioni specifiche per l'uso improprio del simbolo dell'Unione europea (articolo 48 del Regolamento UE) e per la commercializzazione di prodotti composti che incorporano un'IGP in modo ingannevole.

La sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della indicazione protetta è obbligatoriamente disposta per tutte le fattispecie sanzionate, e nei casi più gravi può essere disposta anche la pubblicazione del provvedimento a spese del sanzionato (articolo 22, comma 12).

5.3. I controlli: MIMIT, Guardia di Finanza ed e-commerce

L'articolo 20 del Decreto delinea l'architettura dei controlli:

  • il MIMIT – DGPI-UIBM è l'autorità amministrativa competente per i controlli di cui agli articoli 49, 50, 51 e 71 del Regolamento UE;
  • restano ferme le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del D.Lgs. 145/2007 e del Codice del consumo;
  • la Guardia di Finanza collabora al monitoraggio dell'uso dei nomi registrati sul mercato, anche nella modalità del commercio elettronico, e può essere delegata a esercitare le funzioni ispettive di competenza dell'UIBM.

L'estensione esplicita del monitoraggio alle vendite online è coerente con quanto previsto dall'articolo 54 del Regolamento UE ed è un'indicazione precisa per i marketplace e gli operatori della rete sulla rilevanza del nuovo regime.

6. Modifiche del disciplinare e cancellazione

Il Titolo IV del Decreto disciplina la modifica del disciplinare di produzione e la cancellazione delle IGP registrate.

Le modifiche ordinarie (articolo 17), come definite dall'articolo 31, paragrafo 5, del Regolamento UE, sono trattate dalla divisione competente e trasmesse all'EUIPO una volta approvate. Per le modifiche dell'Unione europea, di portata più ampia, è prevista la facoltà di avviare una procedura nazionale di opposizione ove ricorrano i presupposti.

Un punto di rilievo per i consorzi: quando la modifica riguarda la delimitazione della zona di produzione, la domanda deve essere avallata da almeno il 51% dei produttori (articolo 17, comma 4). Un quorum significativo, che riflette il carattere intrinsecamente collettivo dello strumento.

La cancellazione delle IGP registrate (articolo 18) può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse legittimo o dallo stesso richiedente in nome del quale l'IGP è stata registrata, oltre che attivata d'ufficio dalla divisione competente nei casi previsti dall'articolo 32, paragrafo 4, del Regolamento UE.

7. Cosa fare adesso: indicazioni operative

Per consorzi, associazioni di produttori, distretti industriali e singoli produttori che operino in filiere caratterizzate da un forte legame territoriale, il quadro normativo appena delineato impone scelte strategiche che non ammettono rinvii.

Primo: la ricognizione. Occorre verificare se la denominazione utilizzata gode già di forme di tutela giuridica (marchi collettivi, marchi di certificazione, denominazioni protette da normative settoriali, riconoscimenti regionali) o si fonda esclusivamente su uso consolidato. Tale ricognizione determina la praticabilità della procedura ex articolo 16 del Decreto.

Secondo: la valutazione di fattibilità. La protezione IG non è automatica. Richiede che il prodotto sia originario di un luogo, regione o paese determinato, che presenti qualità, reputazione o caratteristiche essenzialmente attribuibili all'origine geografica, e che almeno una fase produttiva si svolga nella zona delimitata. La predisposizione del disciplinare di produzione e del documento unico richiede un lavoro tecnico-giuridico complesso, da svolgere in coordinamento con i produttori e, se necessario, con consulenti tecnici di settore.

Terzo: la governance collettiva. La nuova disciplina premia le forme organizzate di rappresentanza. L'articolo 24 del Decreto, in attuazione dell'articolo 45 del Regolamento UE, prevede la possibilità di prevedere la partecipazione ai lavori delle associazioni di produttori di organismi pubblici e portatori di interessi quali consumatori, dettaglianti e fornitori. È il momento di costruire o consolidare strutture di governance solide e inclusive.

Quarto: il monitoraggio del mercato. Anche prima del completamento del percorso di registrazione, è opportuno avviare una sistematica attività di sorveglianza sull'uso del nome del territorio nei marketplace, nei nomi a dominio, nella pubblicità online. Le condotte rilevate oggi possono costituire materia per le future azioni di enforcement.

8. Conclusioni

Il Decreto Legislativo 51/2026 chiude un percorso normativo iniziato con il Regolamento (UE) 2023/2411 e con la delega contenuta nella Legge 91/2025. L'Italia si dota di un sistema che estende ai prodotti artigianali e industriali una tutela storicamente riservata al settore agroalimentare, allineando lo strumentario di protezione del Made in Italy a quello dei concorrenti europei e ponendo le basi per la valorizzazione internazionale di un patrimonio manifatturiero che molti distretti italiani hanno custodito per generazioni senza disporre di una protezione giuridica adeguata.

La doppia scadenza dell'estate-fine 2026 — il termine nazionale di 90 giorni ex articolo 16 del Decreto, che cade intorno al 5 agosto 2026, e quello UE del 2 dicembre 2026 — rappresenta uno snodo cruciale. Entro tali date, i nomi che oggi godono di una qualche forma di protezione nazionale o di un consolidato uso devono trovare collocazione nel nuovo sistema, pena la perdita della tutela rafforzata. È una finestra temporale stretta, che richiede decisioni tempestive da parte di consorzi, associazioni e produttori e un lavoro istruttorio non improvvisabile.

Lo studio Benches Law segue da tempo le evoluzioni del diritto della proprietà industriale e del nuovo regime delle indicazioni geografiche. Per chi volesse approfondire il quadro normativo, valutare la praticabilità di una registrazione o impostare un percorso di tutela, restiamo a disposizione.

Riferimenti normativi

Normativa dell'Unione Europea

  • Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 (GUUE L del 27 ottobre 2023). Testo consolidato su EUR-Lex.
  • Decisione (UE) 2023/2412 del Consiglio, del 9 ottobre 2023, recante modifica della Decisione (UE) 2019/1754 relativa all'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GUUE L del 27 ottobre 2023).
  • Regolamento delegato (UE) 2025/1955 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) 2023/2411 con norme relative alla procedura dei ricorsi (GUUE 28 novembre 2025).
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2023/2411 (GUUE 28 novembre 2025).
  • Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Digital Services Act).

Normativa nazionale

  • Decreto Legislativo 2 aprile 2026, n. 51, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/2411 (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2026).
  • Legge 13 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024), articolo 25, recante delega al Governo per l'adeguamento al Regolamento (UE) 2023/2411 (Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025).
  • Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), in particolare articoli 12, 118, 135, 136 e seguenti, 147, 178.
  • Codice penale, articolo 517-quater, come modificato dall'articolo 21 del D.Lgs. 51/2026.
  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative.
  • Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).
  • Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.

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